Se alla scadenza del compromesso recedo dal contratto, quali sono i miei obblighi quanto a caparra e proroga all'acquirente?

Ho firmato un contratto preliminare come parte venditrice il 30 maggio 2019 con termine per effettuare il rogito entro il 30 maggio 2020 protetta da caparra.

Gli acquirenti, anche a causa del lockdown, in un anno non sono riusciti a vendere la loro casa e quindi a rispettare la data concordata per l'acquisto della mia.

Essendo passato un anno ed essendo cambiata anche la mia situazione lavorativa da stabile a instabile, alla data del 30 maggio 2020 vorrei recedere dal preliminare di compravendita scaduto tenendo la casa.

Vorrei capire quali sono i miei obblighi dopo la scadenza del compromesso, sia riguardo alla caparra sia ad un'eventuale proroga dei tempi a loro concessi.

Mi sono resa disponibile a restituire la caparra ricevuta (alla data di scadenza del contratto) ma al netto delle spese di agenzia da me sostenute per una vendita effettivamente mai avvenuta .

Gli acquirenti vogliono invece la restituzione dell'intero importo della caparra per sciogliermi dal vincolo del preliminare scaduto.

Risposte (1)

Gentile signora Silvana,
alla scadenza del compromesso le conseguenze possono essere diverse a seconda della natura del termine: occorre cioè verificare se il termine in questione sia essenziale o semplice.

La natura del termine

Se il termine è essenziale il contratto preliminare si è risolto automaticamente alla scadenza (articolo 1457 Codice Civile.), con Suo diritto a ritenere la caparra.

Se il termine NON è essenziale il suo mancato rispetto non determinerà automaticamente la risoluzione del contratto: in questo caso la parte che non vuole fare l’atto definitivo sarà inadempiente e in mora, ma il contratto preliminare resterà ancora vincolante.

Se il termine NON è essenziale e Lei non vuole procedere con il contratto definitivo, La caparra andrà restituita, con la precisazione che essendo Lei parte ricevente dovrà restituire il doppio della somma ricevuta.

La provvigione

La provvigione dell’agenzia immobiliare resta dovuta, da entrambe le parti alla conclusione di un contratto eseguibile, qual è anche il contratto preliminare, suscettibile di esecuzione in forma specifica; può eventualmente chiedere e scalare dal doppio della caparra metà del compenso di mediazione di competenza dell’acquirente, ma solo se Lei ha già anticipato l’intero.


Risposta

avvocato Alessandro Benvegnù

Alessandro Benvegnù

Avvocato Civilista a Torino
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