Buongiorno,
il quesito pone diverse problematiche.
In primo luogo occorrerebbe accertare cosa si intende per "contratto vincolato all'ottenimento di un mutuo".
Mi pare di poter dire che il vincolo sia da ricondurre ad una condizione sospensiva sicchè l'efficacia del contratto è subordinata al suo avveramento.
Rilevo, tuttavia, che l'acquirente non si sarebbe attivato per chiedere il mutuo benchè abbia provveduto puntualmente ai pagamenti delle rate almeno sino al 2020.
Non è dato sapere, però, se si sia già verificata un'interruzione dei pagamenti rateali per l'anno 2021 (e allora vi sarebbe - anche sotto questo profilo - un inadempimento) e quale sarebbe la data entro la quale le parti si sono impegnate a rogitare anche per valutare se l'inerzia nella richiesta del mutuo da parte dell'acquirente sia colpevole e, quindi, debba essere valutata l'inaffidabilità di un impegno la cui esecuzione dipenda dalla mera scelta e volontà dell'acquirente con tutte le conseguenze del caso in termini di validità dell'assunzione dell'obbligo ad acquistare di cui al preliminare.
In secondo luogo, la lettera dell'avvocato che contenga (solo?) la richiesta di rinvio del rogito di un anno "a causa dell'emergenza Covid" mi sembra decisamente povera. Rammento che la pandemia, nemmeno nei tempi peggiori, è mai stata ragione sufficiente a giustificare un inadempimento dovendo esso essere conseguenza piuttosto delle disposizioni che hanno imposto il lockdown per il contenimento della diffusione del contagio. Sul punto, quindi, condivido la Sua osservazione.
Quando il risarcimento danni è dovuto
Quanto, infine, alla richiesta di danni causati dal ritardo del rogito rispetto ai termini del preliminare, posso dire che in linea generale se vi è inadempimento in termini di ritardo, e se esso è colpevole, i danni sono dovuti (anche nei termini da Lei indicati) purchè siano documentati o, comunque, provati.
I termini del preliminare
In definitiva:
Per rispondere alla domanda se il risarcimento dei danni causati dal ritardo del rogito è dovuto o meno è necessaria la lettura del preliminare e considerare i termini in esso pattuiti, oltre che una riflessione sulle circostanze di fatto verificatesi dalla data della stipula del preliminare ad oggi.
Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di insistere per l'adempimento o, diversamente, quella di recedere dal contratto da parte del venditore.
Cordiali saluti.