Termine Preliminare Non Rispettato: Cosa Fare?

Buongiorno Gent. mi Avvocati,
io e il mio compagno a fine dicembre 2019 abbiamo stipulato un preliminare di compravendita, concordando di addivenire al rogito entro il 30 giugno 2020. Cito testualmente: "l'atto notarile verra' redatto entro e non oltre il 30/06/2020, termine ritenuto essenziale da entrambe le parti...".

In seguito una email dall'agenzia immobiliare ci ha chiesto di accettare che "qualora non dovessero esserci i tempi opportuni per la preparazione del rogito entro il 30/06 p.v., termine fissato tra le parti, il contratto preliminare di compravendita è da considerarsi comunque valido fino a quando ci saranno le condizioni che permetteranno di ritornare alla normale attività lavorativa."

Abbiamo fatto sapere il mancato rispetto del termine previsto nel preliminare e un ritardo del rogito da parte del venditore di due mesi ci avrebbe causato notevoli danni e pertanto chiedevamo di trovare un accordo che tenesse conto delle necessita' di entrambe le parti. Tuttavia il venditore chiede un rinvio del rogito di due mesi senza riconoscerci alcuna spesa.

Di fronte alla indisponibilità della parte venditrice di trovare una equa soluzione, e considerando la dicitura "entro e non oltre" usata nel preliminare, come possiamo tutelarci?

Risposte (1)

Se il termine previsto nel preliminare per la stipula del rogito non viene rispettato, e il termine può intendersi come essenziale, la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento danni o, in alternativa, recedere dal contratto e trattenere la caparra, oppure chiedere il doppio nel caso la parte inadempiente sia il venditore.

Inoltre, nel caso il venditore si rifiuti di stipulare il rogito, dopo essersi impegnato in tal senso con il compromesso, Lei avrebbe a dispoziione anche l'esecuzione in forma specifica, ossia ricorrere al giudice e ottenere una sentenza che trasferisca la proprietà dell'immobile. Questo, ove Lei abbia ancora interesse all'acquisto della casa.

Il termine "entro e non oltre": non è sempre essenziale

Tuttavia, il mero utilizzo della formula "entro e non oltre" potrebbe non bastare a qualificare automaticamente il termine previsto per l'atto notarile come termine essenziale, essendo a tal fine necessaria una analisi delle clausole contrattuali che dimostri come nel caso concreto le parti non avrebbero più alcun interesse a stipulare il definitivo una volta scaduto il termine previsto nel preliminare.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione; è consigliata la lettura di È possibile spostare la data del rogito?

Risposta

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avvocato Federica Rosa

Federica Rosa

Avvocato immobiliarista a Modena

Sono avvocato civilista a Modena; presto assistenza legale a privati ed imprese in materia di Diritto Immobiliare e Diritto Successorio.

federicarosa.it


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