Ho diritto ad una penale in caso di ritardo nella consegna di un immobile?

Gentilissimi,
a soli tre mesi dalla data ultima di consegna dell'immobile in costruzione dichiarato sul contratto preliminare, mi è stata inoltrata dall'agenzia immobiliare una mail con testuali parole:

“Con la presente comunichiamo che a causa della difficolta’ causata dai ritardi nella consegna dei materiali ci vediamo costretti a spostare la consegna degli immobili alla fine di Aprile 2022, siamo consapevoli delle problematiche che questo potrebbe causare ai nuovi proprietari, ma purtroppo l’edilizia sta’ vivendo un momento incredibile legato al tema del 110%. [....]”

La consegna come da preliminare era stata fissata entro il termine massimo del 31/12/2021.

Purtroppo sul contratto non è stata prevista nessuna penale in caso di ritardo della consegna dell'immobile in costruzione: posso, comunque avvalermi del diritto di chiedere una penale, un risarcimento danni per il ritardo del rogito o quantomeno uno sconto?

Al momento sono ospite dei miei, ma la situazione comincia a portarmi qualche problema e il ritardo nella consegna aggraverà questa situazione di disagio.

Grazie e buon lavoro.

Risposte (1)

Gentile Utente,
la Sua domanda comporta un necessario collegamento con la problematica giuridica della natura del termine fissato dalle parti per la stipula del definitivo.

La natura del termine previsto nel preliminare

Infatti, il contratto preliminare è un contratto obbligatorio che vincola le parti a concludere un successivo contratto, pertanto, nel caso in cui le parti abbiano previsto la data entro la quale deve essere sottoscritto il contratto definitivo e la stessa non venga rispettata da una delle parti, per poter determinare le conseguenze che ne derivano, è necessario distinguere a seconda che il termine sia considerato perentorio (c.d. essenziale) oppure ordinatorio (c.d. semplice).

Il termine è essenziale

Infatti, qualora le parti abbiano considerato "essenziale" il suddetto termine, il mancato rispetto di quest'ultimo, permetterà alla parte adempiente in alternativa di:

Il termine è semplice

Nel caso, invece, in cui le parti abbiano inteso "semplice" il termine, il contratto continuerà ad essere efficace.
In tal caso, la parte adempiente che voglia porre fine all'efficacia del contratto dovrà attivarsi, ad esempio, inviando una diffida ad adempiere entro un certo termine alla parte inadempiente, con avvertimento che decorso inutilmente detto termine il contratto sarà risolto di diritto.

Anche in questo caso, in alternativa alla risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni patiti, la parte adempiente potrà recedere dal contratto, trattenendo la caparra confirmatoria ricevuta, ovvero esigendo dalla controparte il doppio delle stessa.

In conclusione

Fatte queste premesse di carattere generale e non esaustivo, ritengo che per poter fornire un parere completo e adeguato al caso di specie, sia necessaria una disamina documentale approfondita, finalizzata alla corretta interpretazione del contenuto del preliminare e, quindi, all’individuazione del rimedio più adeguato e conveniente da porre in essere, che non necessariamente dovrà consistere nella risoluzione del rapporto contrattuale, ma potrà concretizzarsi anche nella scelta di mantenere in essere il contratto, eventualmente negoziando (o rinegoziando) i termini e le condizioni del contratto medesimo in senso - per Lei - più favorevole, tenuto conto del disagio patito.

Risposta

avvocato Valentina Rossello

Valentina Pensi Rossello

Avvocato Civilista a Torino
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