Buongiorno,per darle una risposta esauriente, sarebbe necessario leggere il preliminare.
Allo stato e con le informazioni che lei ha riferito nel quesito posso solo precisare quanto segue.
Il termine per la consegna indicato nel preliminare: essenziale o semplice?
In primo luogo, con riferimento al termine indicato per la stipula del definitivo contratto di compravendita, rilevo che esso non appare essenziale dal momento che la prestazione del costruttore-venditore non ha perso qualsiasi utilità per Lei benchè il termine sia decorso.
Non trattandosi di termine essenziale, ritengo di escludere che il decorso dello stesso possa aver procurato la risoluzione di diritto del contratto. Ciò tuttavia non esclude, in secondo luogo, che il costruttore-venditore possa ugualmente considerarsi inadempiente.
A tal fine, occorre che l'inadempimento sia colpevole poichè l'articolo 1218 del Codice Civile esclude la responsabilità del debitore della prestazione laddove essa sia dipesa da una impossibilità a lui non imputabile. Ovviamente mi riferisco alle difficoltà che molte imprese stanno incontrando in questo momento per l'approvvigionamento dei materiali di costruzione.
Se il costruttore è responsabile del ritardo nella consegna: rimedi
Laddove il costruttore sia responsabile per il ritardo nella consegna dell'immobile, e dunque inadempiente, allora Lei avrebbe tre possibili soluzioni alternative:
se l'inadempimento è grave, Lei può chiedere la risoluzione del contratto, le restituzioni di quanto versato ed il risarcimento del danno;
se per lei è comunque vantaggiosa la conclusione del definitivo, dell'inadempimento per il ritardo potrà essere chiesto ugualmente al costruttore-venditore il risarcimento del danno;
infine, ai sensi dell'articolo 1385 del Codice Civile Lei potrà comunicare il proprio recesso e chiedere la restituzione del doppio della caparra.
La tutela degli acquirenti di immobili da costruire
Tutto quanto sopra presuppone il rispetto rigoroso della normativa dettata a tutela dell'acquirente di immobili da costruire (Decreto Legislativo n° 122/2005) da verificare attraverso l'esame attento del preliminare di vendita e del caso di specie.
Cordiali saluti