Come abbiamo accennato, non è previsto un tempo massimo tra compromesso e rogito: in linea generale la legge non fissa una durata massima del contratto preliminare
e dunque un termine per la stipula del rogito.
Tuttavia: in considerazione della rilevanza che per le parti ricopre il tempo in cui, effettuando il rogito, si perfeziona l'acquisto di un immobile, normalmente le parti inseriscono nel preliminare (noto anche come compromesso) un termine entro cui stipulare il rogito.
Le parti prevedono un termine nel compromesso
Il termine per il rogito può essere previsto come essenziale, di regola con la formula "la stipula del rogito deve avvenire entro e non oltre il..."; questo vuol dire che ove il termine scada infruttuosamente, il preliminare è risolto di diritto e decade l'obbligazione di addivenire al rogito per la parte adempiente; questa, a seconda che si tratti del venditore o dell'acquirente, potrà trattenere la caparra confirmatoria o esigere dalla controparte il doppio della stessa.
In altre parole: prevedendo un termine essenziale si precisa che con lo scadere del termine decade l'interesse per una delle parti ad acquistare l'immobile. Circa la natura del termine e le opzioni a disposizione della parte adempiente è consigliata la lettura di: Ho diritto ad una penale in caso di ritardo nella consegna di un immobile?
Pertanto, sono le parti a dover prevedere un termine: la legge non prevede una durata massima del contratto preliminare, né un tempo massimo entro cui effettuare il rogito.
Prescrizione del preliminare di compravendita immobiliare
Bisogna però aggiungere che come regola generale il preliminare è soggetto ad un termine di prescrizione di 10 anni: se le parti non stipulano il rogito entro 10 anni dal preliminare queste sono sciolte dalla relativa obbligazione.